Art. 163 -Tettoie a sbalzo
1.
Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate prospicienti spazi pubblici sono ammesse
solo per la protezione dell’accesso principale dell’edificio o degli ingressi a
luoghi aperti al pubblico.
2.
Dette tettoie, qualsiasi sia la loro sporgenza, devono in ogni caso mantenere
un’altezza libera non inferiore a mt. 2,50 misurata dal filo retromarciapiede al
punto più basso della tettoia, riducibili a mt. 2,30 per le sole mensole, travi ed elementi
decorativi ancorati alla facciata.
3.
Per le tettoie, impostata alla minima altezza ammessa, la sporgenza massima,
compresi i canali di gronda, non deve essere superiore a mt. 1.00. Per le tettoie
poste ad altezza di almeno mt. 4,00, la sporgenza massima, compresi i canali di
gronda, non può superare mt. 2,50. Per le tettoie poste a quota intermedia la sporgenza
massima ammessa varia proporzionalmente all’altezza delle medesime dal
filo retromarciapiede, con riferimento ai valori minimo e massimo precedentemente
indicati.
4.
In nessun caso sono ammesse tettoie a sbalzo di sporgenza superiore alla larghezza
del marciapiede o comunque a mt. 2,50.
5.
Dette tettoie devono essere munite di appositi sistemi per la raccolta ed il convogliamento
alla fognatura delle acque piovane. Le calate devono essere incassate
nella muratura secondo quanto prescritto all’art. 145.
6.
Tutte le tettoie, di qualsiasi altezza e sporgenza, devono essere collocate in modo
tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi
delle vie od altri elementi di interesse pubblico.
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